In data 24 gennaio 2019, è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018, n. 146: decreto attuativo sui gas fluorurati a effetto serra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 9 gennaio 2019, n. 7, che abroga il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n. 43.
Il presente decreto disciplina le modalità operative di attuazione del regolamento 517/2014/UE ed è rivolto alle aziende:
contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Le persone fisiche e le imprese che intendono svolgere attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento che coinvolgono i gas fluorurati, sono soggette all’obbligo di certificazione/attestazione ed iscrizione al Registro telematico nazionale.
L’iter di riconoscimento della competenza tecnica prevede:
All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio (CCIAA) competente.
Le persone fisiche e le imprese che risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, dovranno conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui sopra, entro otto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (entro il 24/09/2019).
Con l’abrogazione del D.P.R. 43/2012, inoltre, cessa l’obbligo di mantenimento del registro dell’impianto dell’apparecchiatura. Pertanto, al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri, la vendita di gas fluorurati e di apparecchiature contenenti tali gas, nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
Nello specifico:
Gli operatori che detengono attrezzature ed impianti contenenti F-gas, potranno verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati.
Il D.P.R. 146/2018 introduce anche importanti novità legate ai controlli delle perdite e alla definizione della loro periodicità: si passa dal parametro in chilogrammi a quello in tonnellate equivalenti di CO2. Nello specifico, tutti gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente, non contenuti in schiume, dovranno provvedere affinché le apparecchiatura vengano controllate per la verifica di eventuali perdite, secondo la frequenza indicata nel comma 3 dell’art. 4 del regolamento 517/2014/UE.
Il presente decreto prevede inoltre che gli operatori non siano più tenuti ad inviare entro il 31 maggio di ogni anno il report annuale sui quantitativi di F-gas sostituiti durante l’anno precedente, in quanto spetterà all’ISPRA l’elaborazione, entro il 30 settembre di ogni anno, della relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra, da trasmettere al Ministero dell’Ambiente.
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