CIRCOLARE N. 09/2021: GREEN PASS E LAVORO: E' LEGGE

OGGETTO: Green Pass e lavoro: è legge

Il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21 settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.” Esso presenta alcune importanti novità rispetto all’ultima bozza in circolazione ed è rivolto alle aziende, ai dipendenti pubblici e privati, così come agli autonomi e ai magistrati.

Il decreto è rivolto a chiunque svolga a qualsiasi titolo un’attività lavorativa, o di formazione o di volontariato, a chi opera presso terzi (Es. idraulici, elettricisti, manutentori, tecnici, agenti di commercio, facchini, ecc.), a collaboratori famigliari, stagisti, ecc., per l’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

È stato depennato il riferimento alla sospensione del lavoratore sprovvisto di Green Pass, che rimane comunque assente ingiustificato con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza stipendio.

Nelle aziende private con meno di 15 dipendenti, al quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata esibizione della certificazione verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo, stipulando un contratto di sostituzione di durata non superiore ai 10 giorni, e rinnovabile una sola volta.

 

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del green pass da parte dei propri dipendenti e dei soggetti di cui sopra. Le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche devono essere definite entro il 15 ottobre, prevedendo, anche a campione, controlli da effettuare al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni.

Il lavoratore senza il Green pass all’interno dei locali di lavoro rischia una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro e conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.

Per i datori di lavoro che non organizzano i controlli della certificazione verde entro il 15 ottobre 2021 si rischia una sanzione che va dai 400 ad un massimo di 1.000 euro.

È necessario che le aziende comunichino ai propri lavoratori, e ai soggetti in qualsiasi modo interessati, le novità introdotte dal decreto in oggetto in modo che possano aver il tempo per adeguarsi agli obblighi (Si allega un modello di possibile comunicazione da esporre o consegnare ai lavoratori).

 

Bioteco s.r.l. è disponibile ad adeguare il protocollo Covid-19 già in vostro possesso con le novità sopra citate.

Per ulteriori informazioni potete contattarci per formulare una offerta a voi personalizzata.

BIOTECO Srl

Consulenza in sistemi qualità, ambiente, sicurezza, marcatura CE e formazione.

 

Via del Commercio n. 212, 41038 San Felice s/P (MO) Italy
Tel. +39 0535 85 41 8
info@biotecosrl.it

Consulenza

BIOTECO S.R.L. - P.IVA 02093720361 - REA: 264904MO - CAP SOC: 28.600 euro i.v. - Privacy Policy - Cookie Policy